PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici, previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, la competente sezione giurisdizionale regionale, a istanza del procuratore regionale, insieme con la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della finanza pubblica, in caso di danno grave commina, in via accessoria, la sospensione del responsabile dalla carica rivestita e dalle funzioni esercitate fino a cinque anni, con riduzione dello stipendio fino a un terzo.
      2. In caso di dolo è pronunciata la destituzione del responsabile dalla carica rivestita.
      3. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso di dolo, l'ineleggibilità può essere comminata anche in via definitiva

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.